autocertificazione per le
operazioni a premio, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio
c.m. 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, Ministero
delle Attività Produttive
Mentre per i
concorsi a premio il Regolamento prescrive l’invio di una apposita preventiva comunicazione
al Ministero delle attività produttive, per le operazioni a premio, l’art. 10, c.
3, D.P.R. 26.10.2001, n. 430, pone a carico dei promotori solo l’obbligo della
redazione dell’apposito regolamento della manifestazione, che deve essere
“autocertificato” con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal
rappresentante dell’impresa promotrice, o suo delegato.
Il regolamento
“autocertificato” deve essere conservato presso la sede dell’impresa promotrice
per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla
sua conclusione.
Così come per i
concorsi, anche per le operazioni a premio il regolamento va redatto
anteriormente alla data di inizio dello svolgimento della promozione.
Non essendo il
promotore obbligato a darne preventiva comunicazione, per ovviare ad eventuali manomissioni
o sostituzione del medesimo, le modalità in esso previste e la data certa di
redazione dovranno essere certificate con una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, che deve essere resa e sottoscritta dal promotore dinanzi al pubblico
ufficiale sia esso notaio, cancelliere, segretario comunale od altro
funzionario incaricato dal sindaco, considerato che si tratta di un atto che
non viene acquisito da una pubblica amministrazione ma conservato unicamente
dal dichiarante.
Tutte le successive modifiche
apportate al regolamento andranno anch’esse certificate con le stesse modalità
e conservate, unitamente al regolamento originario, dall’impresa promotrice.